Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
D.Lgs. 81/08 - Art. 196. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici odei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione [...];
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) non va confuso con il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi). È vero, si somigliano, ma nella sostanza non sono la stessa cosa.
Sono entrambi imposti per legge oppure il DVR può sostituire il DUVRI?
Il D.V.R. è un documento che tutte le aziende devono redigere, indipendentemente dal tipo di attività, quindi tutte sono tenute a possederne uno.
Il D.U.V.R.I., invece, non è un documento legato all'azienda ma ad una specifica attività, ma va occorre in caso di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera, qualora cooperino imprese diverse.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali va perciò elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, che andranno a specificare quali rischi apporterà la propria all'intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi causati dagli gli attori coinvolti nell’appalto.
Quindi ecco perché spesso la redazione del D.U.V.R.I. prende spunto dai D.V.R. delle singole aziende facendoli somigliare in alcune parti.
Siamo di fronte a un documento dinamico, da adeguare progressivamente con l'evoluzione dei lavori, dei servizi e anche delle forniture.
Appalti e subappalti della durata inferiore a due giorni non implicano la stesura obbligatoria del D.U.V.R.I..
Contratti rivolti esclusivamente alla fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali oppure di attrezzature esonerano altresì dalla redazione del documento, ma l'obbligo decorre sempre se vi siano rischi sul posto di lavoro che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.
Mentre la responsabilità della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ricade sul Datore di Lavoro dell'azienda, la responsabilità della redazione D.U.V.R.I. è del Committente dell'appalto, questi è tenuto a raccogliere le informazioni occorrenti dai singoli contraenti, quindi dovrà condividerlo e trasmetterlo ai destinatari.
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