Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
D.Lgs. 81/08 - Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
I danni da rumore vengono talvolta sottovalutati, forse perché i danni che può causare non sono immediatamente visibili.
Bersaglio degli effetti uditivi è l'apparato uditivo, le cui funzionalità rischiano di essere compromesse.
La prevenzione anche in questo caso rappresenta la soluzione migliore, applicabile grazie a criteri valutativi e valori di azione prescritti dal D.lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II.
Individuare i lavoratori esposti al rischio rumore diventa quindi importante per attuare i giusti interventi di prevenzione e protezione, l’art.190 del testo unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro impone, infatti, al datore di lavoro di compiere una valutazione del rumore in azienda, indipendentemente dal settore produttivo, ove siano presenti dei lavoratori subordinati o equiparati ad essi.
La valutazione del rischio deve essere compiuta da personale qualificato, in molti casi la valutazione deve includere anche misurazioni eseguite secondo le norme tecniche classificate attraverso le norme UNI, EN ed ISO (UNI EN ISO 9612:2011, complementare alla UNI 9432:2011).
La valutazione ambientale dei livelli di rumore può essere compiuta con fonometri in grado di rilevare i livelli di Decibel nell’arco di otto ore lavorative, evidenziando valori di fondo e di picco che offrono un'indicazione sulla necessità o meno di ricorrere a misure preventive e protettive.
Il rumore genera un’onda sonora misurabile attraverso due parametri principali:
Gli effetti nocivi del rumore dipendono da tre fattori:
Valutazioni del rischio rumore senza misurazioni sono possibili solo qualora l’esposizione al rischio rumore sia trascurabile. In alcuni casi, quando il rischio rumore è inferiore ad 80 Db(A) può essere sufficiente un'autocertificazione del datore di lavoro.
Prima di prendere decisioni a riguardo è comunque consigliabile rivolgersi a professionisti come Studio 54, dove sapranno consigliarvi quali siano le misure più adatte alla vostra azienda, se basta l'autocertificazione e, se lo riterrete opportuno, vi assisteranno nella sua compilazione.
Il rischio di esposizione al rumore va preso in considerazione anche per i lavoratori che utilizzano dispositivi di ricezione come cuffie o cornette telefoniche è stato fino ad ora sottovalutato.
Il motivo potrebbe essere identificato nelle modalità di misurazione e di valutazione del rumore, in questo caso specifico complesse e difformi da quelle compiute di solito.
Eppure i soggetti esposti a questo tipo di rumore non mancano, come non mancano le lamentele degli addetti, tanto da ipotizzare che l'esposizione possa creare deficit uditivi.
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