Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
D.Lgs. 81/08 - Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
IL D.Lgs. 81/2008 stabilisce che all’interno della propria azienda il datore di lavoro debba prevedere la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il ruolo di RSPP prevede l'esercizio di funzioni consultive e propositive e può essere ricoperto dal datore di lavoro per queste aziende:
Il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione, organizzato anche da aziende come Studio 54, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Constatati capacità e requisiti professionali, può nominare RSPP anche un dipendente.
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro concede al datore di lavoro la possibilità di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, questi dovrà possedere i requisiti professionali precisati nell’art.32:
È necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
D.Lgs. 81/08 - Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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