Rischio fisico, biologico e chimico

Facciamo chiarezza su come classificare questi rischi e come valutarne l'entità

Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

D.Lgs. 81/08 - Art. 223. Valutazione dei rischi

Il D.lgs. 81/08 regolamenta anche le condizioni in cui il lavoro può essere considerato sicuro qualora i lavoratori siano esposti a rischi di tipo fisico, chimico o biologico.

Addentriamoci nei meandri della questione trattata dal Testo Unico sulla Sicurezza e facciamo chiarezza su questi tre tipi di rischio.

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Il rischio fisico

Per rischio da agenti fisici non s'intende la presenza nell’ambiente di lavoro di agenti di natura fisica che possono avere conseguenze negative per la salute dell’individuo, quindi l’insorgenza di malattie.
L’art.180 del D.Lgs. 81/08, contenente la normativa sulla salute e sicurezza, elenca gli agenti fisici da prendere in considerazione:

  • rumori,
  • ultrasuoni ed infrasuoni,
  • vibrazioni meccaniche,
  • campi elettromagnetici e radiazioni ottiche,
  • microclima ed atmosfere iperbariche.

Il rischio biologico

Il rischio biologico è la possibilità, per il lavoratore, di contrarre una malattia infettiva sul luogo di lavoro a causa dell’esposizione ad agenti biologici.
L’art. 267 è chiaro riguardo agli agenti biologici, microorganismi, naturali od artificialmente modificati, capaci di riprodursi, potenzialmente in grado di provocare malattie o danni alla salute.

Il rischio chimico

Il rischio chimico è in agguato quando il lavoratore opera a contatto con agenti chimici, non importa se siano prodotti intenzionalmente oppure no e se siano immessi o meno sul mercato.
Per agenti chimici, secondo nl’art. 223, sinteticamente s'intendono:

  • qualsiasi composto chimico o elemento chimico,
  • agenti chimici considerati pericolosi (D.lgs. 52/97 & D.lgs. 65/03),
  • tutte le sostanze chimiche che potenzialmente danneggino la salute dei lavoratori.

Conclusioni

I rischi di tipo fisico, chimico o biologico vanno presi seriamente in considerazione, il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze dovute a mancanze circa gli obblighi di legge.
Il Testo Unico sulla Sicurezza è estremamente categorico a riguardo e la soluzione migliore per salvaguardare noi stessi e i nostri collaboratori consiste nel rivolgerci a professionisti nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro come Studio 54.

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