In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
D.Lgs. 81/08 - Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’RLS viene eletto o designato dai lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti.
Nelle aziende che superano i 15 dipendenti viene eletto, se ci sono, nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può interagire con gli altri attori della salute e sicurezza in azienda come fiduciario dei lavoratori e in loro vece, sorvegliando sulla qualità e l'igiene dell’ambiente di lavoro.
Un altro compito dell'RLS è la partecipazione alle fasi del processo di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, inoltre rappresenta il nodo principale di riferimento fra il datore di lavoro, i lavoratori, i sindacati e le istituzioni.
Il D.Lgs. 81/08 è chiaro circa il numero minimo di RLS in azienda e dipende dalla quantità di dipendenti, ma può essere maggiore per contratti o accordi fra le parti:
L’RLS eletto, è tenuto a seguire un corso di formazione su materie riguardanti la sua attività, servizio offerto anche da Studio 54.
Il costo della formazione, che consentirà di conoscere tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi, è a carico del datore di lavoro.
La sua attività dovrà permettergli di autogestirsi per evitare che intralci con le sue mansioni lavorative.
Chiedici informazioni o richiedi un preventivo gratuito a Studio 54. Un nostro operatore sarà lieto di ricontattarvi.