Quando serve il medico competente del lavoro?

Il medico, una figura importante a fianco del datore di lavoro

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.

D.Lgs. 81/08 - Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Il medico competente del lavoro è un professionista che collabora con il datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti riferiti al D.Lgs. 81/08 come collaborare alla valutazione dei rischi, dove è espressamente specificata la casistica che ne regolamenta l'eventuale nomina.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, per esempio, quando l'esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
La sorveglianza comprende una visita medica periodica, che consenta di controllare lo stato di salute dei lavoratori e di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il fatto che un’azienda debba nominare un medico competente è inerente alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.
Non sempre è tenuta a progettare un piano di sorveglianza sanitaria, infatti l'art. 41 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro esclude le attività che non rientrano nella suddetta casistica.

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Quando il medico competente serve in azienda

I rischi che devono emergere per la nomina del medico competente del lavoro sono:

  • movimentazione manuale di carichi;
  • rumore;
  • vibrazioni;
  • rischio chimico;
  • esposizione al piombo o all'amianto.

I requisiti del medico

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro determina chi può svolgere l'attività di medico competente del lavoro, il laureato in Medicina in possesso di almeno uno dei requisiti indicati nell'art. 38:

  • a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (lettera aggiunta dall'art. 24 del d.lgs. n. 106 del 2009).

I medici in possesso di tali requisiti sono iscritti all'Ente Nazionale dei medici competenti del lavoro, presso il Ministero della salute, suddiviso per regioni.

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