La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
D.Lgs. 81/08 - Art. 196. Sorveglianza sanitaria
Il medico competente del lavoro è un professionista che collabora con il datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti riferiti al D.Lgs. 81/08 come collaborare alla valutazione dei rischi, dove è espressamente specificata la casistica che ne regolamenta l'eventuale nomina.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, per esempio, quando l'esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
La sorveglianza comprende una visita medica periodica, che consenta di controllare lo stato di salute dei lavoratori e di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il fatto che un’azienda debba nominare un medico competente è inerente alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.
Non sempre è tenuta a progettare un piano di sorveglianza sanitaria, infatti l'art. 41 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro esclude le attività che non rientrano nella suddetta casistica.
I rischi che devono emergere per la nomina del medico competente del lavoro sono:
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro determina chi può svolgere l'attività di medico competente del lavoro, il laureato in Medicina in possesso di almeno uno dei requisiti indicati nell'art. 38:
I medici in possesso di tali requisiti sono iscritti all'Ente Nazionale dei medici competenti del lavoro, presso il Ministero della salute, suddiviso per regioni.
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